Euro, stop alle monete da 1 e 2 centesimi: ecco cosa dice la legge
I negozi sono obbligati ad arrotondare le somme dei pagamenti in contanti a cinque centesimi. L’obiettivo del Governo è la limitazione delle monete impopolari e costose da 1 e 2 centesimi (con un risparmio per la Zecca dello Stato di circa 20 milioni di euro all’anno). L'arrotondamento, come evidenziamo noi di TuttoPalermo.net, non interessa il singolo prodotto, ma il costo complessivo da pagare alla cassa, quindi i negozianti non saranno costretti ad arrotondare i singoli prezzi, bensì il totale sullo scontrino.
Le monete da 1 e 2 centesimi non sono più in circolazione in cinque paesi della zona euro: Finlandia, Olanda, Belgio, Irlanda e Italia. Come è noto, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 13-quater, ha stabilito infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche di valore unitario pari a un centesimo ed a due centesimi di euro, anche se le monete in circolazione aventi il predetto valore rimangono in corso legale.
Ciò vuol dire che, al momento del pagamento finale da parte di un cliente che abbia acquistato uno o più prodotti o beneficiato di servizi o prestazioni, se detto pagamento è effettuato in contanti (ovviamente non si procede ad arrotondamenti in caso di pagamento con moneta elettronica o comunque utilizzando una modalità di pagamento diversa dal contante), l’importo andrà arrotondato, per eccesso o difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ovverosia:
– 1 e 2 centesimi: a zero centesimi;
– 3 e 4 centesimi: a cinque centesimi;
– 6 e 7 centesimi: a cinque centesimi;
– 8 e 9 centesimi: a dieci centesimi.
L’art. 650 c.p. recita che “chiunque rifiuti di ricevere monete aventi corso legale nello Stato è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro”. Prima del 1981 rifiutare un pagamento con monete di piccolo taglio era considerato un vero e proprio reato ma, con il tempo, il legislatore ha pensato di trasformarlo in illecito amministrativo (l’illecito è disciplinato dall’art. 33 della Legge 689 del 1981).
Finché le monete da 1 e 2 centesimi avranno valore monetario per lo Stato, nessun esercente potrà rifiutare il pagamento.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 974 del 1998, “ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento”.