Medici, aggressione ecco la nuova norma: arresto in differita entro 48 ore
La Camera ha convertito in legge il decreto 1° ottobre 2024, n. 137, per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari. Via libera definitivo della Camera, con 144 voti a favore e 92 astenuti, alle misure per contrastare la violenza sui professionisti sanitari e socio-sanitari nell’esercizio delle loro funzioni e il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Dopo il Senato, anche l'Aula di Montecitorio ha approvato le nuove misure di contrasto alle violenze contro gli esercenti le professioni sanitarie. Il decreto legge - proposto dai Ministri della Salute, della Giustizia e dell'Interno- viene definitivamente convertito in legge dal Parlamento.
Soggetti tutelati: Oltre ad inasprire le azioni di contrasto per violenze personali ai Sanitari, a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, la nuova legge colpisce anche le azioni di danneggiamento dei beni destinati all'attività sanitaria. Sono penalmente perseguite le ipotesi di lesioni personali cagionate al personale esercente una professione sanitaria "nonché a chiunque svolga attività ausiliarie". Il Senato ha fatto rientrare nei soggetti tutelati anche le guardie giurate: "servizi di sicurezza complementare".
Arresto in flagranza e flagranza differita: In caso di violenza personale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; con l'arresto in flagranza differita si fa in modo che l'arresto in flagranza per violenza ai Sanitari possa avvenire anche in modalità differita, se commesso nei luoghi dell'esercizio professionale. L'arresto "differito" può avvenire quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. In ogni caso, l'arresto, secondo quanto previsto in via generale dalla norma, deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
Il danneggiamento: Punibile chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Il danneggiamento con violenza alla persona o con minaccia, viene punita più severamente con reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro, mentre il reato base prevede i limiti edittali di sei mesi e tre anni. L'inasprimento della sanzione per il reato di danneggiamento si collega al ricorrere di due elementi: il luogo di commissione del reato, che deve avvenire "all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private» e i beni oggetto della condotta, che devono essere «ivi esistenti o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario". Si prevede una aggravante speciale - con pena aumentata fino ad un terzo- quando il fatto è commesso da più persone riunite.
La norma nasce dai recenti casi di violenze contro medici, infermieri e personale di assistenza sanitaria. Interviene quindi sulle aggressioni alle persone e sui danni ai beni destinati all’assistenza sanitaria.