Palermo, ammenda alla società
di Rosario Carraffa
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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